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Controllo - revisione - collaudo - ricarica estintori a
norma UNI 9994
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La normativa vigente prevede una serie di operazioni da effettuare per la corretta
gestione della funzionalità degli estintori che possiamo così sintetizzare:
SORVEGLIANZA
operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio
atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che
provvederà al :
CONTROLLO
operazione che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni
semestre come stabilito dal D.P.R. n°547
REVISIONE
consiste in una misura di prevenzione,atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite
l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti
da effettuarsi con frequenza come da prospetto:
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Tempo massimo di revisione con sostituzione della
ricarica
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| Tipo di estintore |
Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica (mesi) |
| a polvere |
36 |
| ad acqua o a schiuma |
18 |
| a CO2 |
60 |
| a idrocarburi alogenati |
72 |
| La revisione comprende tutti i componenti costituenti l'estintore |
COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del
serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione.
Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano
già soggetti a verifiche periodiche secondo la predetta legislazione, devono subire un collaudo
periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5
MPa ad eccezione degli estintori a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della
prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.
| Tipo di estintore |
Frequenza di collaudo |
| estintori a biossido di carbonio (CO2) e bombole di gas ausiliario |
devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente
in materia di gas compressi e liquefatti |
| estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche
secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000) |
ogni 12 anni |
| estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche
secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000) |
ogni 6 anni |
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