Controllo - revisione - collaudo - ricarica estintori a norma UNI 9994


 

La normativa vigente prevede una serie di operazioni da effettuare per la corretta gestione della funzionalità degli estintori che possiamo così sintetizzare:


SORVEGLIANZA
operazione che viene effettuata dal responsabile del servizio di prevenzione antincendio
atta a rilevare le eventuali anomalie e segnalarle a ditta specializzata e di riconosciuta capacità che provvederà al :

CONTROLLO
operazione  che comporta una serie di controlli come stabilito dalla tabella UNI 9994 da effettuarsi ogni semestre come stabilito dal D.P.R. n°547

REVISIONE
consiste in una misura di prevenzione,atta a verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore tramite l'effettuazione di accertamenti ed interventi previsti dalla tabella UNI 9994 e sostituzione degli estinguenti da effettuarsi con frequenza come da prospetto:

Tempo massimo di revisione con sostituzione della ricarica

Tipo di estintore  Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica (mesi)
a polvere  36 
ad acqua o a schiuma  18 
a CO2  60
a idrocarburi alogenati  72
La revisione comprende tutti i componenti costituenti l'estintore



COLLAUDO
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare con la frequenza sotto indicata, la stabilità del serbatoio o delle bombole dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione.

Gli estintori e le bombole di gas ausiliario che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la  predetta  legislazione, devono subire un collaudo  periodico ogni sei anni consistente in una prova idraulica della durata di un minuto alla pressione di 3,5 MPa ad eccezione degli estintori a CO2 per i quali la pressione di prova deve essere di 25MPa. Al termine della prova non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di sorta.

 
Tipo di estintore  Frequenza di collaudo
estintori a biossido di carbonio (CO2) e bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti
estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000)  

ogni 12 anni
estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs. 93/2000) ogni 6 anni